Straordinari Trenord

ORSA Ferrovie scrive a Trenord per la richiesta di disponibilità per il 25 dicembre 2025: SCARICA LA NOTA.

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COMUNICATO STAMPA - STRAORDINARI TRENORD

La grave carenza di personale denunciata più volte da ORSA Ferrovie Lombardia è confermata dalla richiesta inviata ai lavoratori del personale mobile, da parte dell’azienda Trenord, rispetto alla disponibilità di effettuare prestazioni straordinarie nella giornata del 25 dicembre.

Oltre alle solite telefonate abbiamo appreso anche di una comunicazione molto chiara inviata ai lavoratori: […] in considerazione delle attuali esigenze di copertura del servizio e della particolare situazione del periodo, si chiede cortesemente al personale la disponibilità volontaria a prestare servizio straordinario nella giornata del 25 dicembre. […] la richiesta viene formulata […] con l’obiettivo di garantire, grazie alla collaborazione di tutti, la regolare effettuazione del servizio.

ORSA Ferrovie Lombardia prende atto della comunicazione inviata su indicazione della Direzione Produzione Organizzazione Equipaggi di Trenord in data 20 dicembre, con cui si richiede al personale la disponibilità volontaria a prestare servizio straordinario nella giornata del 25 dicembre. Tale richiesta, formulata in prossimità delle festività natalizie, rappresenta un’ulteriore conferma della cronica insufficienza di organico che il nostro sindacato ha denunciato pubblicamente nella manifestazione del 15 dicembre scorso.

La necessità di ricorrere a prestazioni straordinarie da parte dei lavoratori in un giorno festivo, appellandosi alla “collaborazione di tutti” per garantire la regolare effettuazione del servizio, evidenzia in modo inequivocabile l’incapacità dell’azienda nel pianificare il servizio ferroviario in modo sostenibile e rispettoso dei diritti dei lavoratori.

ORSA Ferrovie Lombardia ribadisce che:

  • La carenza di personale non si configura come un’emergenza improvvisa, ma il risultato di scelte aziendali che da anni ignorano le richieste di assunzioni stabili e adeguate;
  • Il ricorso sistematico alla disponibilità volontaria e allo straordinario non può diventare prassi ordinaria, soprattutto in giornate festive che dovrebbero essere tutelate;
  • La qualità del servizio e la sicurezza operativa non possono essere garantite senza un organico sufficiente e correttamente distribuito.

Invitiamo l’azienda a prendere atto della situazione e ad aprire un confronto serio e trasparente con le organizzazioni sindacali, finalizzato a un piano straordinario di assunzioni e a una revisione complessiva dell’organizzazione del lavoro in coerenza con la normativa dell’attuale CCNL delle Attività Ferroviarie.

ORSA Ferrovie Lombardia continuerà a vigilare e a denunciare ogni situazione che metta a rischio la salute, la dignità dei lavoratori e la qualità del servizio pubblico.

Milano, 22 dicembre 2025

Audizione Commissione di Garanzia Sciopero

In data 5 dicembre ORSA Ferrovie Lombardia ha svolto una AUDIZIONE presso la Commissione di Garanzia Scioperi.

Di seguito la RELAZIONE di ORSA Ferrovie Lombardia scaricabile anche DA QUI.

In premessa, onde evitare qualsiasi ragionevole dubbio o diversa interpretazione, si ribadisce che l’accordo del settore ferroviario del 23 novembre 1999, all’articolo 2, definisce due distinti campi di applicazione, indicati come comma a e comma b:

  • Comma a: prevede le disposizioni relative alle modalità di proclamazione degli scioperi, al preavviso, alla durata massima, all’intervallo soggettivo tra scioperi, alla sospensione dello sciopero per avvenimenti di particolare gravità e alle franchigie (di cui ai paragrafi 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6 e 3.7). Tali disposizioni si applicano a tutto il personale dipendente dalle società del Gruppo F.S.
  • Comma b: disciplina la revoca degli scioperi proclamati, il divieto di scioperi concomitanti, l’intervallo soggettivo e oggettivo tra scioperi, nonché le prestazioni indispensabili (di cui ai punti 3, 4 e 5). Tali disposizioni si applicano esclusivamente al personale addetto alla circolazione dei treni, delle Navi Traghetto e ai servizi del settore trasporto ferroviario collegati da nesso di strumentalità tecnica o organizzativa con la circolazione dei treni (in particolare: manutenzione nei limiti indicati, assistenza, informazione).

Con delibera n. 03/129 del 9 settembre 2003, la Commissione di Garanzia ha stabilito che la predeterminazione delle due fasce orarie entro le quali può essere effettuata la prima azione di sciopero trova applicazione soltanto per il personale individuato dall’art. 2, lett. b). In particolare, il verbale n. 713 del 1° marzo 2007 ha chiarito che per il personale delle officine ferroviarie non si applica l’obbligo di iniziare lo sciopero alle ore 9.00.
Con protocollo 0001129/TF del 24 gennaio 2017, la Commissione di Garanzia ha nuovamente ribadito che per il personale non connesso alla circolazione dei treni — tra cui manutenzione ordinaria e biglietterie — non si applica l’obbligo di predeterminazione delle due fasce orarie per la prima azione di sciopero, restando invece vincolato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2, lett. a (preavviso, durata, intervallo soggettivo, franchigie).
Con verbale n. 544 del 22 aprile 2004, la Commissione di Garanzia ha disposto che, laddove un servizio strumentale non sia compreso nel campo di applicazione dell’accordo o della regolamentazione provvisoria
che disciplina il servizio principale, esso seguirà le regole di settore specifiche, ove esistenti. La Commissione ha inoltre deliberato di non adottare un indirizzo generale sulle attività strumentali nei servizi pubblici essenziali.

Personale di manutenzione e inadempienze aziendali
Il comma 4.2.2 prevede che annualmente la Società, d’intesa con le OO.SS. regionali, predisponga un piano di presenziamento massimo negli impianti interessati; in caso di mancato accordo, la Società potrà varare un proprio programma provvisorio, sottoponendo l’eventuale dissenso alla Commissione di Garanzia. Nonostante tale obbligo, Trenord non ha mai convocato le OO.SS. per definire quali impianti fossero connessi da nesso di strumentalità alla circolazione dei treni.
La scrivente, nelle norme tecniche emanate, ha sempre recepito la suddivisione degli impianti stabilita da Trenord, qualificando come “non connessi” quelli privi di comandi sui lavoratori, poiché l’obbligo riguarda esclusivamente gli impianti di cui al comma b dell’accordo del 23 novembre 1999. Dal 1999 a oggi, tutti gli scioperi del trasporto ferroviario hanno avuto modalità differenziate, distinguendo tra personale connesso e non connesso alla circolazione dei treni.
L’indicazione immediata n. 3133, inviata alla Segreteria Regionale OR.S.A. Ferrovie della Lombardia, contrariamente a quanto sancito dall’accordo del 23 novembre 1999, non distingue i servizi di manutenzione tra connessi e non connessi alla manutenzione rotabili.
Nello specifico, negli impianti di Camnago, Lecco, Iseo, Officina Novate, Milano Fiorenza Capannoni 1-2-3 e Cremona, Trenord non ha mai disposto alcun comando oltre ad effettuare turni 5/7 e non 7/7 o turni a giornata e non h24; motivo per cui appare naturale la loro individuazione nel comma a dell’art. 2. Diversamente, presso Novate Deposito e Fap di Fiorenza, Trenord ha impartito comandi ai lavoratori, in quanto vi si svolgono attività di manutenzione correttiva, connesse alla messa in servizio e alla regolarità della circolazione dei treni in turni 7/7 e h24.
In considerazione delle inadempienze aziendali, si chiede alla Commissione di Garanzia di sollecitare Trenord, così come previsto dall’accordo del settore ferroviario, a convocare le parti per definire gli impianti e il contingente di personale da comandare in occasione degli scioperi.

Contestazione delle decisioni della Commissione
Si ritiene arbitraria e illegittima la decisione della Commissione di Garanzia di individuare il personale della manutenzione non connesso alla circolazione dei treni e il personale delle biglietterie nel comma b dell’art. 2 dell’accordo di settore, in quanto non conforme né all’accordo stesso né alle recenti delibere della Commissione.
Tale affermazione è confermata dal fatto che, dall’entrata in vigore dell’accordo del settore ferroviario, in tutti gli scioperi proclamati da tutte le organizzazioni sindacali, il personale non connesso alla circolazione dei treni ha sempre aderito con modalità differenziate.
Per tali motivi, si ritiene che la Commissione di Garanzia, con l’indicazione n. 3133, abbia assunto un’iniziativa che va ben oltre il ruolo e i compiti attribuiti dalla Legge 146/90.
Qualora l’indicazione richiami la procedura di proclamazione di sciopero, la scrivente garantisce che, in occasione dei prossimi scioperi, le modalità di adesione del personale non collegato da nesso di strumentalità alla circolazione dei treni saranno indicate direttamente nell’atto di proclamazione, anziché nelle norme di attuazione o con comunicazione successiva come successo in occasione dello sciopero del 16 novembre.
In ogni caso, la diversa adesione non può essere considerata uno sciopero “a pacchetto”, poiché — diversamente da quanto affermato — il personale non connesso alla circolazione dei treni non determina in alcun modo disservizi alla normale circolazione ferroviaria. Si tratta, infatti, dello stesso sciopero, al quale il personale privo dell’obbligo di rispetto della fascia oraria 9.00-16.59 (17.59) aderisce con modalità diverse.

Servizio Lunga Percorrenza
Con riferimento alla segnalazione sulle prestazioni del Servizio Lunga Percorrenza assicurato da Trenord, si evidenzia di non aver sottoscritto gli accordi del 28 febbraio 2012 e del 3 luglio 2014, ribadendo le considerazioni già comunicate alla Commissione di Garanzia.
La scrivente, in conformità alle delibere della Commissione di Garanzia, ha sempre rispettato la regolamentazione del Servizio Lunga Percorrenza, valutata idonea dalla Commissione stessa con delibera n. 14/461 del 24 novembre 2014. Inoltre, non è pervenuta alcuna nota della Commissione che attivi le procedure di legge per modificarne la regolamentazione.
Si sottolinea, altresì, che non compete all’OR.S.A. Lombardia l’effettuazione dei servizi indispensabili di cui alla Legge 146/90, né risulta che Trenord abbia richiesto di modificare l’elenco dei treni previsto dall’accordo, del quale si ribadisce non è parte stipulante. Parimenti, non risultano segnalazioni da parte di associazioni o altri soggetti.
Ciò nondimeno, si ritiene che tale presupposto non possa determinare un automatico recepimento del Servizio L.P. previsto dalla delibera n. 25/20 del 25 gennaio 2025, motivata dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti stipulanti sul punto 4.2.2 dell’accordo del settore ferroviario.


Pertanto, si contesta integralmente quanto comunicato con nota n. 3133/25 del 14 novembre 2025, anche nella parte relativa all’indicazione di garantire servizi indispensabili, e soprattutto si evidenzia come non possa il sindacato conformarsi di propria iniziativa alla delibera n. 25/20 del 25 gennaio 2025.

MANIFESTAZIONE ORSA FERROVIE – LOMBARDIA

Manifestazione

📢 MANIFESTAZIONE ORSA FERROVIE – LOMBARDIA
⚠️ BASTA SCUSE, BASTA ABUSI!

👉 È tempo di agire!

📍 Palazzo Pirelli – Via Fabio Filzi 22, Milano
📅 15 dicembre
⏰ Ore 10:00

🟠 Facciamoci sentire!

Trenord - Congedi parentali ad ore e turni alternati del personale mobile

ORSA FERROVIE Lombardia scrive in merito alle violazioni di Trenord per quanto riguarda i congedi parentali ad ore e turni alternati del personale mobile.
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Milano, 28 novembre 2025
Prot. 202-2025 /SR Lombardia/ ORSA Ferrovie

Spettabile Trenord S.r.L.
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Amministratore Delegato
Dott. Ing. Andrea Severini
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Relazioni Industriali
Dott. Andrea Rivolta
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e. pc.
Presidente Trenord
Dott.ssa Federica Santini
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Consigliera di Parità Regionale
Dott.ssa Anna Maria Gandolfi
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Presidente CPO Trenord
Dott.ssa Raffaella Vaccari
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CPO Trenord
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Studio Legale Franceschinis
Avv. Lorenzo Franceschinis
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Oggetto: congedi parentali ad ore e turni alternati del personale mobile Trenord

La scrivente Organizzazione Sindacale, con la presente, intende contestare formalmente la condotta della Società Trenord S.r.l., la quale, contrariamente a quanto verbalizzato nel 2016 in sede di audizione presso la Consigliera di Parità Regionale (allegato 1), continua a negare al personale mobile la possibilità di fruire del congedo parentale su base oraria, ovvero in misura pari a mezza giornata.

È evidente, dal verbale di audizione del 14 marzo 2016 (Consigliera di Parità Regionale, dott.ssa Carolina Pellegrini), come Trenord abbia riconosciuto la necessità di aggiornare gli applicativi aziendali per consentire la fruizione del congedo parentale ad ore, in conformità alla normativa vigente. Ad oggi, invece, la Società impone ai lavoratori del personale mobile esclusivamente la fruizione giornaliera, con evidente lesione dei diritti di conciliazione vita-lavoro e in palese violazione degli impegni assunti.

Si ritiene utile, tra l’altro, richiamare la normativa di riferimento:

  • Lgs. 151/2001 – Testo Unico sulla maternità e paternità (art. 32 e ss.), sancisce e conferma il diritto al congedo parentale entro i primi 12 anni di vita del figlio e ne consente la fruizione ad ore così come introdotto dalla Legge 228/2012 (Legge di Stabilità) e poi disciplinata dal D.Lgs. 80/2015 (Jobs Act – misure di conciliazione vita-lavoro);
  • Circolare INPS n. 152/2015, conferma la possibilità di fruizione frazionata senza riduzione del monte complessivo;
  • CCNL Mobilità – Area AF del 22 maggio 2025, all’articolo 33 comma 2.2, consente la fruizione su base oraria, previo preavviso scritto di almeno 2 giorni, in misura pari a mezza giornata di ferie e per il personale per il quale è prevista dal presente CCNL o dagli eventuali contratti aziendali la fruizione delle ferie a mezza giornata;
  • Contratto di Trenord, all’articolo 20 comma 4, prevede la possibilità di fruizione di mezza giornata a tutti i lavoratori, senza escludere il personale mobile. Inoltre, così come previsto dal comma 2.2 dell’articolo 33 del CCNL Mobilità – Area AF non risulta che sia stata concordata alcuna modalità differente di programmazione della fruizione, giornaliera o oraria, dei permessi, al fine di contemperare il diritto a detta fruizione con le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo dell’azienda;
  • Direttiva UE 2019/1158, recepita nell’ordinamento italiano, sancisce il diritto dei lavoratori a modalità flessibili di fruizione dei congedi;
  • Lgs. 105/2022, rafforza le misure di conciliazione vita-lavoro;
  • 31, 37 e 41 della Costituzione, in cui si chiarisce che la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù; viene sancita la parità di diritti tra lavoratori e lavoratrici e la tutela della maternità; infine si vietano pratiche aziendali lesive della dignità umana;
  • 2087 c.c., impone al datore di lavoro di tutelare salute e dignità dei lavoratori.

Si richiama inoltre la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. lav. n. 19679/2016; n. 11023/2019), che ha ribadito come il congedo parentale costituisca un diritto potestativo del lavoratore, non subordinato a valutazioni discrezionali del datore di lavoro.

La scrivente intende, inoltre, contestare alcune decisioni aziendali che, di fatto, impediscono ai genitori ambedue turnisti – anche qualora entrambi siano dipendenti Trenord – di alternare i rispettivi turni di lavoro, negando così la possibilità di organizzare un’effettiva turnazione familiare. Si ritiene che tale condotta sia:

  • di ostacolo per la gestione equilibrata dei figli e la conciliazione vita-lavoro;
  • una discriminazione indiretta, in violazione dell’ 3 della Costituzione;
  • in contrasto con la Direttiva UE 2019/1158, che promuove la flessibilità organizzativa e la condivisione delle responsabilità familiari;
  • in violazione dell’ 2087 c.c., non tutelando la dignità e la salute dei lavoratori-genitori, oltre agli obblighi di buona fede e correttezza contrattuale.

            Alla luce di quanto sopra si chiede l’aggiornamento immediato dei sistemi e delle procedure aziendali, al fine di consentire al personale mobile la fruizione del congedo parentale anche su base oraria, ovvero in misura pari a mezza giornata, come già previsto e confermato dalla stessa azienda, nonché la garanzia della possibilità di organizzare turni alternati tra genitori conviventi o co‑genitori, così da assicurare una gestione equilibrata dei figli e una reale conciliazione vita‑lavoro.

In difetto di un tempestivo adeguamento ed in attesa di riscontro entro e non oltre 10 giorni dalla presente, la scrivente si riserva di attivare ogni iniziativa utile presso le competenti sedi giudiziarie e amministrative, a tutela dei diritti dei lavoratori.

Distinti saluti.

Lombardia - Emergenza Violenza

Violenza sui treni: ne parla il segretario regionale ORSA FERROVIE Lombardia, Luca Beccalli, in un’intervista al settimanale NUOVO in cui si denuncia l’emergenza quotidiana vissuta da chi lavora sui convogli.

Le parole del Segretario Regionale:

"Chiediamo di ritornare ad avere due capitreno su determinate tratte. Questa soluzione potrebbe aiutare i viaggiatori a sentirsi più sicuri. E poi ci vorrebbe una maggior presenza, a terra e a bordo, della polizia o della security delle diverse società ferroviarie" [...] "dove è possibile bisognerebbe installare tornelli all'entrata delle stazioni, come a Milano Centrale e a Roma Termini" [...] "Un tempo c'erano i capistazione e le biglietterie. Oggi sono abbandonate e questa situazione favorisce il degrado. Vanno riqualificate, magari dandole in gestione a negozi o ad associazioni sul territorio".

Potete leggere tutto l'articolo sul Settimanale NUOVO Anno XIV numero 47 del 26 novembre 2025.